Indagini sugli incidenti e amministrazione della giustizia

Photo by NTSB

In ambito sulle inchieste, ci sono due ombrelli:

  1. le inchieste sugli incidenti aeronautici, e
  2. l’amministrazione della giustizia.

L’inchiesta cerca di svellare le cause e i fattori contribuenti per evitare che si ripeta l’incidente.

L’amministrazione della giustizia implica l’attribuzione di colpe o la determinazione di responsabilità amministrative, civile o penale.

Boeing come tutti i costruttori fanno delle cose fantastiche. Un SMS efficace fa sì che il livello del rischio dei loro operato e prodotti aeronautici si costantemente accettabili. La crimininalizzazione entra quando si esce della tutella di un SMS efficace.

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Riporto un po’ di teoria:

Annesso 13 (icao) Investigazione di incidenti 12th edition 2020. (Fonte primaria di diritto, accolto in Italia dall’art.690 del Cod della Nav.))

Rivediamo un paio di definizioni:

Cause: Azioni, omissioni, eventi, condizioni o una loro combinazione che hanno portato all’incidente o all’inconveniente grave. L’identificazione delle cause non implica l’attribuzione di colpe o la determinazione di responsabilità amministrative, civili o penali.

Fattori contribuenti: Azioni, omissioni, eventi, condizioni o una loro combinazione che, se eliminati, evitati o assenti, avrebbero ridotto la probabilità che l’incidente o l’inconveniente grave si verifichi o attenuato la gravità (magnitudo) delle conseguenze dell’incidente o dell’inconveniente. L’identificazione dei fattori contribuenti non implica l’attribuzione di colpe o la determinazione di responsabilità amministrative, civile o penale.

Appendice 2 – 7. PERSONALE ADDETTO ALLE INDAGINI SU INCIDENTI E INCONVENIENTI

Raccomandazione.- Nell’interesse della sicurezza e in conformità con il Capitolo 3, 3.1 gli Stati dovrebbero considerare che il personale addetto alle inchieste sugli incidenti non possa essere obbligato a dare un’opinione su questioni di colpa o responsabilità in procedimenti civili, penali, amministrativo o disciplinare.

In Italia: L’ANSV

OBIETTIVO DELL’INCHIESTA DI SICUREZZA

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66, si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato italiano, di cui all’art. 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.

Essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza.

Ogni incidente e ogni inconveniente grave occorso ad un aeromobile dell’aviazione civile è sottoposto ad inchiesta di sicurezza, nei limiti previsti dal combinato disposto di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 dell’art. 5 del regolamento UE n. 996/2010.

Per inchiesta di sicurezza si intende un insieme di operazioni comprendente la raccolta e l’analisi dei dati, l’elaborazione delle conclusioni, la determinazione della causa e/o di fattori concorrenti e, ove opportuno, la formulazione di raccomandazioni di sicurezza.

L’unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza consiste nel prevenire futuri incidenti e inconvenienti,

non nell’attribuire colpe o responsabilità (art. 1, paragrafo 1, regolamento UE n. 996/2010). Essa,

conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste (come, ad esempio, quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di colpe o responsabilità.

L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561) e dal regolamento UE n. 996/2010.

Ogni inchiesta di sicurezza si conclude con una relazione redatta in forma appropriata al tipo e alla gravità dell’incidente o dell’inconveniente grave. Essa può contenere, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza, che consistono in una proposta formulata a fini di prevenzione.

Una raccomandazione di sicurezza non costituisce, di per sé, una presunzione di colpa o un’attribuzione di responsabilità per un incidente, un inconveniente grave o un inconveniente (art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 996/2010).

La relazione garantisce l’anonimato di coloro che siano stati coinvolti nell’incidente o nell’inconveniente grave (art. 16, paragrafo 2, regolamento UE n. 996/2010.

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